Accesso Civico Generalizzato
ART. 5 del D.L.gs n. 33/13 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97 del 2016: Accesso civico a dati e documenti
Ai sensi dell’ art 5 del D.Lgs. n. 33/13 ss.mm.ii., chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Tale diritto è sottoposto alle esclusioni e limitazioni di cui all’ art 5 bis del D.Lgs. n. 33/13 ss.mm.ii.
- Elenco detentori dei dati per accesso civico generalizzato (in continuo aggiornamento)
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